Pagamenti PA con split payment dal 1 gennaio 2015.
Il Decreto di Stabilità per il 2015 introduce lo split payament , una norma che assegna direttamente alle pubbliche amministrazioni l’incarico di effettuare il pagamento dell’IVA dovuta sui loro acquisti di beni e servizi. Il decreto attuativo non è ancora perfezionato ma è in dirittura d’arrivo. È infatti stata apportata una modifica al d.P.R. 633/1972, con l’introduzione, al comma 629, dell’art. 17-ter, riguardante le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.
Testualmente il nuovo art. 17-ter così dispone:
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
In sostanza, la norma prevede che i fornitori delle pubbliche amministrazioni non incassino più l’IVA addebitata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, la quale verrà versata direttamente dall’Ente allo Stato. Questo di fatto farà si che molti fornitori diventino creditori dell’Erario proprio per l’imposta pagata “a monte”.
Secondo la nuova disposizione dell’art. 17-ter, dunque, gli enti pubblici dovranno suddividere in due distinti pagamenti il saldo delle fatture:
- uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione (nonché per le altre eventuali somme dovute a titolo diverso dall’IVA, es. rimborso di anticipazioni in nome e per conto)
- l’altro, per l’importo dell’IVA, direttamente a favore dell’Erario (le modalità e i termini di questo versamento saranno stabilite con apposito decreto ministeriale).
Ovviamente le operazioni sottoposte a split payement concorrono alla determinazione del presupposto dell’aliquota media ai fini del rimborso annuale e infrannuale dell’IVA. Si noti che l’elencazione dei soggetti pubblici rientranti nell’area dello split payment coincide esattamente con quella fornita dall’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 in relazione alle operazioni ad esigibilità differita.
Per gli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell’Iva, è prevista l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs, n. 471/1997 e la riscossione delle somme dovute mediante l’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, L. n. 311/2004.
Lo split payement non è applicato nei seguenti casi:
- con riferimento ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito (tipicamente le prestazioni rese dai professionisti);
- qualora un’operazione sia già sottoposta al reverse charge.
Autore: Luca Zappalà
Consulente Informatico Aziendale.
Fonte: Agenzia delle Entrate / Ipsoa
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