Il prossimo 29 dicembre scade il termine entro il quale i soggetti passivi IVA dovranno determinare e versare l’importo dovuto per l’acconto IVA 2014.
Soggetti obbligati all’effettuazione del versamento sono i contribuenti che effettuano:
- liquidazioni e versamenti mensili;
- liquidazioni e versamenti trimestrali.
E’ importante calcolare bene l’acconto IVA in scadenza il 29 dicembre per non incorrere nella sanzione pari al 30%. L’acconto Iva però in alcuni casi non è dovuto, come per gli ex minimi o nel caso in cui l’importo non è di almeno i 103,29 euro da versare.
Determinazione dell’acconto IVA ed obblighi connessi.
Ai fini del relativo calcolo, potranno essere utilizzati, in via alternativa tra loro:
- Il metodo storico.
- il metodo previsionale .
- Il metodo effettivo-analitico.
Il primo dei tre metodi che il contribuente può scegliere in base alla convenienza, è il metodo storico. Questo metodo si basa su quanto pagato l’anno precedente ed è pari all’88% dell’imposta dell’ultimo periodo di liquidazione IVA dell’anno precedente.
Si tratta, in particolare, del debito risultante dalla:
- liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2013, per i contribuenti mensili;
- liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2013, per i contribuenti trimestrali “speciali” (o “per natura”);
- dichiarazione annuale relativa al 2013, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per i soggetti trimestrali, al fine dell’individuazione della base di riferimento, non va considerato l’ammontare degli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale. In qualunque caso la base di calcolo deve far riferimento all’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Chi era a credito per quel periodo non deve versare l’acconto, anche se nell’anno in corso dovesse chiudere a debito.
In modo differente invece con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Il terzo ed ultimo metodo di calcolo quello effettivo-analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Con questo metodo, l’acconto da versare è pari al 100% dell’importo risultante dalla liquidazione che dovrà tenere conto dell’imposta relativa alle seguenti operazioni.
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Questo metodo dunque include le operazioni IVA in acquisto e in vendita fino al 20 dicembre (e non entro il 31 dicembre come avviene per il metodo previsionale) e l’acconto è del 100% e non dell’88%. La liquidazione straordinaria al 20 dicembre ed il relativo versamento entro il 27 dicembre vanno annotati sui registri Iva.
Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto IVA viene effettuato utilizzando il modello F24 indicando 2014 nell’anno di riferimento e nella sezione erario:
- il codice 6013, per i contribuenti che si avvalgono del regime di liquidazione mensile;
- il codice 6035, per i contribuenti che si avvalgono del regime di liquidazione trimestrale.
Acconto IVA: sanzioni e ravvedimento operoso
Il mancato versamento dell’acconto è sanzionato dalla legge. La sanzione è del 30%, salvo effettuare il ravvedimento operoso per usufruire della sanzione ridotta (0,2% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 30 giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente col codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 1% codice 1991.
Autore: Luca Zappala’
Consulente Informatico Aziendale.
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